Art. 6.
(Compiti della Commissione permanente).

      1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:

          a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC;

          b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

          c) promuove l'integrazione delle MNC all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);

          d) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie ed alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;

          e) provvede all'elaborazione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici, per ciascuno degli indirizzi terapeutici, di cui all'articolo 11, e li sottopone all'esame delle sottocommissioni di cui all'articolo 8;

          f) trasmette ogni anno al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte.

      2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di

 

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ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.